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Una società che in luogo del Dps rende una autocertificazione ai sensi dell’art.29 del DL 112/2008, deve farne menzione nel bilancio d’esercizio? PDF Stampa E-mail
Scritto da Ufficio Legale   
Mercoledì 17 Febbraio 2010 13:22

In base all’art.29 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112  convertito in Legge 6 agosto 2008 n.133, i titolari del trattamento che “trattano soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato sensibile e' costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B e' sostituito dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili, che l'unico dato sensibile e' costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo dato e' stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice nonche' dall'Allegato B).”


Quando ad avvalersi della suddetta semplificazione è una società di capitali, si deve tener conto di quanto prescritto

dalla regola 26 dell’allegato b) al Dlgs 196/03 nell’ambito delle misure minime di sicurezza che recita: Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza” .

Desumendo che il Legislatore con il  termine intende riferirsi alla “relazione sulla gestione” prevista dall’art. 2428 del Codice Civile, alla cui presentazione sono tenuti gli amministratori delle società di capitali che sono soggette alla presentazione del bilancio in forma ordinaria, si conclude che le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata sono tecnicamente escluse dalla menzione circa avvenuta redazione  del Dps.


Se invece, come nel caso in esame, una società di capitali che redige il bilancio in forma ordinaria, e quindi anche la relazione sulla gestione, non redige il documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali perché si avvale delle previsioni di cui all’art.
29 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112  convertito in Legge 6 agosto 2008 n.133, bensì in luogo di esso una autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, si potrà ritenere non obbligata a farne menzione nel bilancio d’esercizio, in quanto questo ultimo documento non può considerarsi “documento programmatico sulla sicurezza”, come espressamente indicato dalla succitata normativa.


D’altra parte, gli organi amministrativi che lo ritenessero opportuno, nel presentare la relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio, potranno comunque inserire prudenzialmente, (anche per informare gli azionisti o detentori delle quote sociali), una menzione del tipo: “ la nostra società, ricorrendone i presupposti,
ha deciso di avvalersi delle semplificazioni di cui all’art.29 del D.L.112/2008  convertito in L.133/2008, non redigendo il documento programmatico previsto dall’Art.34 del Dlgs 196/2003, rendendo in luogo d’esso apposita autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, dichiarando di trattare soltanto dati personali non sensibili, con unici dati sensibili  quelli  costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi”.

 

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Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Agosto 2010 16:57