La perquisizione e il sequestro di una banca dati presuppongono l'esistenza di una precisa “notitia criminis” iscritta a registro. In mancanza di tali condizioni, l'autorità giudiziaria non può violare un sistema informatico perché, in quel caso, eseguirebbe un monitoraggio a strascico con finalità esplorative "inventando" così "un nuovo e anomalo strumento di ricerca della prova".
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