No, per i seguenti motivi: L’obbligo di esporre il cartello che indica il collegamento (Allegato 2) si riferisce ai casi in cui soggetti privati siano direttamente collegati con le forze di polizia.
Nel nostro Paese, sono considerate Forze di polizia quelle espressamente elencate all'art. 16 della Legge n.121 del 1 aprile 1981, ovvero: la polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, il Corpo della Guardia di Finanza, polizia economico-finanziaria con concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, la Polizia Penitenziaria, e il Corpo Forestale dello Stato.
Pertanto, poiché l’articolo 3.1.3 del Nuovo Provvedimento sulla Sorveglianza si riferisce esclusivamente alle “forze di polizia”, l’adozione del cartello Allegato 2, si applica solo ai corpi elencati nel predetto articolo, mentre nei casi in cui soggetti privati si avvalgano di impianti di videosorveglianza collegati direttamente a istituti di vigilanza,polizia privata, guardie giurate, etc. , si deve esporre il cartello di informativa Allegato 1, ovvero la versione con la semplice telecamera senza alcun riferimento a collegamenti esterni.
Ti può interessare anche: |
|
|
|

































