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Tutela e disciplina utilizzo marchi Federprivacy

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Allo scopo di tutelare i propri interessi nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione Federprivacy ha fatto ricorso alla registrazione del proprio marchio presso il Ministero dello Sviluppo Economico, allo scopo di vietarne l'uso illegittimo  e allo stesso tempo discplinarne l'utilizzo ai soggetti che sono autorizzati al fine di regolamentarne e limitarne l'uso agli ambiti e nelle modalità di pertinenza.

Marchio "Federprivacy"®

Federprivacy® è un marchio registrato dall’Associazione Federprivacy presso l’Ufficio Brevetti e Marchi dello Sviluppo Economico e come tale gode di ogni protezione prevista dall'ordinamento legislativo e giudiziario della Repubblica Italiana. Il marchio Federprivacy® è stato in qualsiasi colorazione, estensione, e carattere. Chi utilizza marchi registrati senza l'autorizzazione espressa del proprietario commette un reato penale sanzionato dall'ordinamento giuridico italiano ed europeo ed è come tale perseguibile dalle Autorità di Polizia Giudiziaria preposte e punito con le pene previste per tale reato. E’ altresì registrato presso il Registro del ccTLD .it" Istituto di Informatica e Telematica del CNR il dominio www.federprivacy.it . A tale proposito, si rileva che l' uso di un nome a dominio su Internet corrispondente ad un marchio registrato altrui va considerato lesivo del diritto di esclusiva, spettante al titolare del marchio ex articolo 1 della legge Marchi". Se ci si impossessa di un nome a dominio che richiama un marchio famoso si infrange la Legge Marchi (in particolare l'articolo 1 che dispone che il titolare del marchio sia unico ed esclusivo) e si commette concorrenza sleale perché si cerca un profitto creando confusione nei consumatori. Art. 1 "I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. Nei casi sopra menzionati il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità".Art.11 "Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, ne, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi." Art.13 "E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna un segno uguale o simile all'altrui marchio se a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività d'impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Il divieto di cui sopra si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi."Art.63 "Il titolare dei diritti sul marchio registrato può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce contraffazione del marchio secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento."

Utilizzo Marchio "Federprivacy"®

Il marchio "Federprivacy" ed i loghi distintivi dell'omonima Associazione Federprivacy, possono essere utilizzati solo da associati e da altri soggetti legittimati, o che sono stati debitamente autorizzati dalla stessa Associazione. Il marchio ed i loghi di Federprivacy devono essere utilizzati, salvo diverse pattuizioni, secondo le regole impartite di seguito:

- Gli associati (Soci Ordinari, Soci Promotori, Aderenti Sostenitori), possono utilizzare i loghi ufficiali di Fedeprivacy nella loro propria carta intestata, siti web, corrispondenza email, ed altra documentazione inerente le attività professionali svolte dallo stesso socio, per tutto il periodo della loro iscrizione all'Associazione esclusivamente al solo scopo di attestare la loro appartenenza alla stessa. Il marchio o il logo Fedeprivacy, non può essere modificato, e deve perciò essere di dimensioni proporzionalmente inferiori a quelle delle intestazioni personali, in modo da non indurre terzi in inganno.Deve altresì essere accompagnato da specifica della qualifica ricoperta presso l'associazione, ad esempio "socio ordinario", o "aderente sostenitore", o "iscritto a". Ogni altro utilizzo dei loghi e dei marchi di Federprivacy è tassativamente vietato, salvo autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo, che  in ogni caso declinerà  richieste di utilizzo prettamente commerciale.

-Gli associati che ricoprono cariche istituzionali quali Delegato Provinciale, Membro del Comitato Scientifico, Membro del Consiglio Direttivo, Membro del Collegio dei Probiviri, etc., sono autorizzati all'utilizzio dei marchi e loghi di Federprivacy nelle stesse modalità indicate nel presente regolamento per quanto concerne gli altri associati,  al solo scopo di attestare la loro appartenenza all'Associazione e il loro ruolo ricoperto in essa. Ogni altro utilizzo dei loghi e dei marchi di Federprivacy è tassativamente vietato, salvo autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo, che  in ogni caso declinerà  richieste di utilizzo prettamente commerciale.

-Gli enti / imprese che ricevono il patrocinio possono utilizzare i loghi ufficiali di Fedeprivacy attenendosi alle istruzioni contenute nella comunicazione di concessione del patrocinio, limitatamente all'evento a cui si riferisce la stessa in ordine a date, luoghi, ed eventuali restrizioni. L'inosservanza delle istruzioni impartite sull'utilizzo del marchio e del logo Federprivacy è soggetta a revisione e possibile revoca del patrocinio. Il marchio o il logo Fedeprivacy, non può essere modificato, deve altresì essere accompagnato da specifica "patrocinato da" o "con il patrocinio di". Ogni altro utilizzo dei loghi e dei marchi di Federprivacy è tassativamente vietato, salvo autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo, che  in ogni caso declinerà  richieste di utilizzo prettamente commerciale.

I loghi ufficiali di Fedeprivacy che associati e soggetti patrocinati possono utilizzare senza apportare modifiche sono scaricabili (previo login con username e password se richieste)  dall' Area Download. (sezione marchi & loghi associazione) Ogni abuso o utilizzo non autorizzato sarà perseguito a termini di legge.

 

Marchio "Consulente Privacy"®

Anche Consulente Privacy® è un marchio registrato dall’Associazione Federprivacy presso l’Ufficio Brevetti e Marchi dello Sviluppo Economico e come tale gode di ogni protezione prevista dall'ordinamento legislativo e giudiziario della Repubblica Italiana. Il marchio Consulente Privacy® è stato in qualsiasi colorazione, estensione, e carattere. Chi utilizza marchi registrati senza l'autorizzazione espressa del proprietario commette un reato penale sanzionato dall'ordinamento giuridico italiano ed europeo ed è come tale perseguibile dalle Autorità di Polizia Giudiziaria preposte e punito con le pene previste per tale reato. Se si utilizza senza esserne autorizzati si infrange la Legge Marchi (in particolare l'articolo 1 che dispone che il titolare del marchio sia unico ed esclusivo) e si commette concorrenza sleale perché si cerca un profitto creando confusione nei consumatori. Art. 1 "I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. Nei casi sopra menzionati il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità". Art.11 "Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, ne, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi." Art.13 "E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna un segno uguale o simile all'altrui marchio se a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività d'impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Il divieto di cui sopra si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi."Art.63 "Il titolare dei diritti sul marchio registrato può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce contraffazione del marchio secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento."

Utilizzo Marchio "Consulente Privacy"®

Il marchio "Consulente Privacy" può essere utilizzato solo da associati in regola con il pagamento della quote che svolgano effettivamente l'attività di consulenza in materia di dati personali. La dicitura "Consulente Privacy", può essere altresì essere accompagnata da specifica dell'iscrizione alll'associazione, ad esempio "socio ordinario Federprivacy", o "iscritto a Federprivacy". Soggetti che non sono più associati a Federprivacy e che in passato hanno utilizzato la denominazione "Consulente Privacy" nella promozione delle loro attività professionali, sono invitati a cessare l'utilizzo di questa denominazione di proprietà di Federprivacy al fine di evitare l'insorgere di controversie legali.

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Ultimo aggiornamento ( Venerdì 14 Settembre 2012 17:25 )  
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